Accesso agli atti
Allo scopo di contribuire all’imparziale e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, il Comune riconosce ed assicura a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi e favorisce la conoscenza delle leggi e norme che regolano tale diritto.
Questo è il motivo per il quale all’interno del nostro sito web si è ritenuto di dedicare una sezione al tema dell’accesso agli atti, ove è possibile trovare tutto quello che serve sull’argomento.
In ogni caso, il Servizio Cervia Informa – URP è disponibile per qualsiasi chiarimento.
Con deliberazione n. 42 del 28 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo "Regolamento per l’accesso agli atti e provvedimenti amministrativi del Comune di Cervia" consultabile sul sito internet alla sezione Regolamenti, mentre la modulistica è disponibile all’apposita sezione Modulistica
Domande Frequenti
Seleziona la domanda per avere le informazioni relative al quesito.
E’ il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi.
Possono esercitare tale diritto tutti i soggetti singoli o associati,
portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto
l’accesso.
Per i soggetti pubblici l’accesso ai documenti
amministrativi rientra nel principio di “leale cooperazione
istituzionale”, ed è pertanto sempre garantito.
Il diritto di accesso si esercita mediante visione degli atti e/o
mediante estrazione di copia degli stessi. La scelta delle due modalità,
utilizzabili anche cumulativamente, è rimessa al cittadino, con l’unica
precisazione che, mentre la semplice presa visione è gratuita,
l’estrazione di copia è soggetta al rimborso delle spese di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e ai
diritti di ricerca e visura sostenute dall’Amministrazione (consulta la tabella degli importi).
Esistono 2 diverse modalità di accesso:
Se dalla natura del documento richiesto non risulta l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale: le richieste possono essere verbali o scritte.
Ogni
qualvolta sorgano dubbi riguardo alla legittimità del richiedente,
della sua identità, ai suoi poteri di rappresentanza, all’accessibilità
del documento e sulla presenza di controinteressati deve essere
esercitato l’accesso formale che consiste nella presentazione di una apposita richiesta scritta da parte del cittadino istante.
Per gli atti che sono pubblicati all’ALBO PRETORIO ELETTRONICO in vigore dall’1 gennaio 2011, l’ACCESSO AGLI ATTI E’ IMMEDIATO.
Lo Statuto e i Regolamenti, le Deliberazioni di Giunta e di Consiglio (dall'anno 2006) e le ordinanze
(dall'anno 2004) ad esempio, possono essere scaricati direttamente dal
sito internet del Comune di Cervia, senza necessità di presentare una
domanda di accesso agli atti o richiesti alla segreteria del Comune o al
Cervia-informa.
Tutti i documenti amministrativi dell’Amministrazione sono accessibili
ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per
Regolamento Comunale. Pertanto è accessibile tutto ciò che
l’Amministrazione conserva nei propri archivi, compresi gli “atti
interni” (istanze, richieste, proposte, pareri, rapporti, valutazioni
tecniche ecc) acquisiti nel corso dei procedimenti amministrativi e che
proiettano i loro effetti sui provvedimenti finali o che influenzano la
loro adozione e/o i loro contenuti.
Il diritto di accesso è
esercitabile fino a quando l’Amministrazione ha l’obbligo di detenere i
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
Non è accoglibile la richiesta di accesso agli atti amministrativi motivata da semplice curiosità o preordinata a svolgere un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione (co. 3 art. 24 L. 241/90).
La richiesta di accesso deve essere motivata mediante l’indicazione
delle ragioni specifiche connesse alla concreta tutela dei propri
diritti e contenere gli elementi che consentono l’individuazione del
documento (es. data/num di protocollo, se conosciuto, natura o oggetto
del documento ecc.). Deve contenere inoltre tutti i dati identificativi
del richiedente e specificare la modalità prescelta dell’esercizio di
accesso (visione o estrazione copia in bollo o carta libera).
Se la
domanda di accesso viene presentata per conto di qualcun altro, è
necessario indicare gli estremi della persona rappresentata o
dell’Ente/Azienda di cui si è legale rappresentante e unire, a seconda
dei casi, la delega scritta e il documento della persona delegante
oppure il documento che provi il rapporto di rappresentanza.
Per
agevolare gli utenti, vengono riportati di seguito i canali attraverso i
quali poter presentare domanda di accesso agli atti:
- di persona,
anche verbalmente nei casi di accesso informale, presso il
servizio/ufficio competente, che ha formato il documento o
che lo detiene stabilmente,
oppure
- inviando l’apposito modulo, disponibile nel sito web alla sezione modulistica, debitamente compilato, unitamente ad eventuali deleghe di rappresentanza:
- mediante telefax al n. 0544/72340 (uff. Protocollo) o al n. 0544/914019 (Cervia Informa);
-
per via telematica tramite l'utenza personale di posta elettronica
certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune comune.cervia@legalmail.it;
- per via postale, all’ufficio Protocollo del Comune, Piazza Garibaldi n.1 48015 - Cervia (Ra).
Qualora, in base alla natura del documento richiesto, l’Amministrazione
riscontri l’esistenza di soggetti controinteressati, cioè di persone che
dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto
alla riservatezza, ha l’obbligo di darne comunicazione a questi ultimi,
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica per
coloro che vi abbiano acconsentito.
I controinteressati hanno 10 giorni di tempo, dal ricevimento della notifica, per presentare opposizione.
L’Amministrazione
dovrà decidere sulla richiesta di accesso tenendo conto delle ragioni
dedotte da chi abbia eventualmente fatto opposizione.
Le ipotesi di esclusione riguardano:
- documenti coperti da segreto di Stato;
- documenti dei procedimenti tributari;
-
documenti redatti nell’ambito dell’attività pubblica volti
all’emanazione di atti normativi, amministrativi, di pianificazione e di
programmazione;
- documenti redatti nell’ambito di
procedimenti selettivi, con riferimento ad atti contenenti informazioni
di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
All’art. 18 del Regolamento vigente il Comune ha previsto ulteriori casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi.
La richiesta di accesso agli atti può avere 4 tipi diversi di esito:
accoglimento: la documentazione viene messa a disposizione del richiedente poiché la domanda è stata ritenuta completa.
limitazione: è possibile accedere solo ad una parte della documentazione richiesta.
differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente.
diniego:
la domanda non può essere accolta. Non può negarsi il diritto di
accesso ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
temporale.
L’atto di differimento e di diniego devono essere adeguatamente motivati.
La richiesta di accesso deve essere evasa:
- immediatamente, se presentata in via informale e non ci siano motivi ostativi;
-
entro 30 giorni se presentata in maniera formale; se non è data
comunicazione al cittadino entro tale termine si intende rigettata.
Se
la richiesta è irregolare l’Amministrazione deve informare il cittadino
entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, con raccomandata con
ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la
ricezione, fissando un termine per la regolarizzazione non inferiore a
gg.15; se il cittadino non provvede alla regolarizzazione entro il
termine stabilito, la richiesta viene archiviata.
L’Amministrazione
in caso di diniego deve rispondere con un provvedimento scritto
motivando opportunamente le proprie decisioni ed evidenziando i termini
ed il giudice competente per consentire al cittadino un’eventuale
impugnazione del provvedimento stesso.
E’ possibile presentare ricorso amministrativo al difensore civico della
Regione Emilia Romagna, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni. Se
la pronuncia è positiva, ne informa il richiedente e lo comunica
all’Amministrazione. Se entro 30 giorni l’Amministrazione non emette un
provvedimento confermativo motivato l’accesso è consentito (silenzio
assenso).
Decorso il termine senza che il Difensore civico si
sia pronunciato, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto). In
questo caso o nel caso in cui il Difensore civico si sia pronunciato
respingendo il ricorso, il richiedente l’accesso può proporre ricorso al
tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna entro 30 giorni
dallo scadere del termine o dal ricevimento della pronuncia negativa.
Riferimenti normativi :
L. 241/90 artt. 22-28 e s.m.i.
Legge 15/2005
Legge 69/2009
DPR n. 184/2006
Regolamento per l’accesso agli atti e provvedimenti amministrativi del Comune di Cervia approvato con atto C.C. n. 42 del 28/07/2010
