Attività di panificazione
Per panificio si intende un locale adibito alla produzione del pane, ovvero il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
Secondo quanto stabilito dalla Legge 04.08.2006, n. 248 (art. 4, 2° comma) l’impianto di un nuovo panificio, il trasferimento di sede e la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al comune sede dell’impianto, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sono considerati "panifici" le imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
L’istanza dovrà essere inoltrata tramite il portale people.
Nell’ipotesi in cui il portale non dovesse funzionare per un problema di connessione al server o nel caso in cui il procedimento non fosse ancora reperibile nel portale di cui all’elenco indicato nel sito, si invita a compilare la documentazione in cartaceo e procedere all’acquisizione elettronica (scansione) firmarla digitalmente ed alla trasmissione telematica al SUAP (in questo caso sarà necessario utilizzare la PEC) anche per il tramite del professionista o associazione di fiducia.
- Non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche (antimafia)
- L’attività deve essere svolta in locali conformi alle norme e prescrizioni in materia igienico sanitaria, edilizia e della destinazione d’uso
La segnalazione certificata di inizio attività costituisce titolo per l’inizio immediato dell’attività dalla data di presentazione della SCIA al Comune.
Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i.
D.L. n. 223/2006 contenente “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale e il contenimento della spesa pubblica”. (Convertito nella L. n.248/2006).
