Attività di pubblico spettacolo

Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Servizio Attività Economiche
Descrizione

Per esercitare l’attività imprenditoriale (ai fini di lucro) di trattenimento e svago o dare pubblici spettacoli è necessaria l’autorizzazione (licenza) del Comune (art. 68 del TULPS).

I locali destinati ad attività di trattenimento e svago devono ottenere il nulla osta (agibilità),  ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. (solitamente conglobata nell'autorizzazione di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.),  da parte della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS), che verifica la solidità, la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di idonee linee di esodo che consentano una pronta evacuazione in caso di incendio.

Procedura operativa

L’interessato deve presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività.

Requisiti

- Il soggetto richiedente (soci, oppure persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione) deve possedere i requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (condanne penali, sorveglianza speciale, reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la sanità pubblica, per giochi d'azzardo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di stupefacenti).

 

- L'attività deve avere le condizioni di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo come previsto dal D.M. 19 agosto 1996.

 

- I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari

Modulistica
Dove consegnare la domanda
La domanda deve essere consegnata presso Sportello Unico e Amministrativo
Tempi di risposta o di rilascio dell'atto finale

Il termine di conclusione del procedimento (30 gg.) decorre dal ricevimento della richiesta/dichiarazione regolare e completa

Costi a carico dell'utente

Qualora sia fatta richiesta occorrono nr. 2 marche da bollo da euro 14,62 (una da applicare alla richiesta ed una all’autorizzazione)

Normativa di riferimento

Artt.68 e 80 del R.D. 18-6-1931 n. 773
R.D. 6 maggio 1940, n.635

D.M. 19-8-1996  

Informazioni utili

Ove congiuntamente all’attività prevalentemente di trattenimento e svago, è fornita al cliente la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell’autorizzazione deve presentare apposita dichiarazione dell’inizio dell’attività (DIA).

 

Per ottenere l'agibilità dei locali ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. occorre acquisire il parere Commissione Comunale o Provinciale (per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori) di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è competente per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza inferiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza inferiore a 5.000 spettatori.

Nei locali con capienza pari o inferiore a 200 spettatori, le verifiche e gli accertamenti sono sostituite da una relazione, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo degli Ingegneri o Architetti, dei Geometri o dei Periti Industriali.

 

I locali di spettacolo e di trattenimento che hanno una capienza superiore a 99 posti, devono ottenere il Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I), così come stabilito dal DM del 16 febbraio 1982, al punto 83. Il certificato prevenzione incendi (C.P.I.) è il documento rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco alle attività soggette al loro controllo, dopo avere accertato che queste rispondono alle vigenti norme di sicurezza.

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