Attività di somministrazione alimenti e bevande in circoli privati
Sono definiti “circoli” i luoghi di ritrovo nel quale sono ammesse più persone, ben individuabili, definite soci. All’interno dei circoli, siano aderenti o non aderenti ad organismi od enti nazionali, è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.
La disciplina in materia (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235) dispone in modo diverso a seconda che le associazioni ed i circoli siano o meno aderenti ad enti od organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Somministrazione all'interno di un circolo privato aderente ad un Ente Nazionale aventi finalità assistenziali (art.2 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235)
Le associazioni ed i circoli di cui all'art.111 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano una denuncia di inizio attività al Comune nel cui territorio si esercita l'attività.
Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.6 della L.R. n. 14/2003.
Se il circolo non si conforma alle clausole previste dall'art.111 comma 4 quinquies del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione
Trattasi di somministrazione esercitata da enti di promozione sociale, affiliati, che abbiano le caratteristiche di enti non commerciali in cui la somministrazione è fisicamente qualificata di tipo non commerciale. In tal caso l’attività di somministrazione non è soggetta a parametri o criteri di programmazione comunale e deve essere effettuata esclusivamente a favore dei propri associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali del circolo.
Somministrazione all'interno di un circolo privato non aderente ad Enti Nazionali con finalità assistenziali (art. 3 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235)
I circoli di cui all'art.111 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi non aderenti ad organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano domanda di autorizzazione al Comune nel cui territorio si esercita l'attività.
Nel caso di circolo o associazione non aderente e non in possesso delle caratteristiche di “ente non commerciale”, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alle disponibilità previste nei criteri comunali di programmazione di cui alla LR n.14/2003.
Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti professionali.
Se il circolo non si conforma alle clausole previste dall'art.111 e 111 bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o di un suo delegato.
Il D.P.R. n° 235/01 prevede due casi:
a) le associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali devono presentare la denuncia di inizio attività per somministrare alimenti e bevande a favore dei propri soci presso la sede dove vengono svolte le attività istituzionali.
b) le associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali sono soggetti a contingente numerico, dovranno presentare una domanda di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, indicando che l'attività abbia natura di ente non commerciale come stabilito dal D.P.R 917/86, e dovranno attendere l'autorizzazione prima di iniziare l'attività.
L’attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Per poter somministrare alimenti e bevande ai soli soci del circolo l'associazione o circolo deve essere regolarmente costituita. Questa deve avere le caratteristiche di cui all'art. 111, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. del 22.12.1986, n° 917 e successive modifiche ed integrazioni.
I locali dove si intende svolgere l'attività di somministrazione devono avere le caratteristiche costruttive conformi al D.M. 17 dicembre 1992, n° 564, “i locali di circoli privati o enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente. collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'interno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno
- Requisiti morali
Il presidente del circolo, titolare della ditta individuale, il legale rappresentante della società non deve essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (antimafia). Nel caso di società tale requisito deve essere posseduto da tutti i soci (SNC) dai soci accomandatari (SAS e SAPA), dall'amministratore unico ovvero dal presidente ed i vari consiglieri (SPA e SRL).
- Requisiti professionali
Se l’attività di somministrazione è gestita direttamente dai soci del circolo/associazione, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti dall’art.6, comma 2 della LR 14/2003.
60 gg. nel caso di rilascio autorizzazione
Circolo aderente ad un Ente riconosciuto: non sono previsti oneri.
Circolo non aderente ad un Ente riconosciuto: una marca da bollo da € 14,62 per la domanda di autorizzazione; una marca da bollo da € 14,62 per il rilascio dell'autorizzazione
- D.P.R. n° 235 del 04 aprile 2001 “ Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”
- Legge del 25 agosto 1991, n° 287 “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”.
- D.M. del 17 dicembre 1992, n° 564 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”.
- Legge del 07 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche ed integrazioni.
