Attività di somministrazione alimenti e bevande NON soggette ai criteri di programmazione

Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Servizio Attività Economiche
Descrizione

Si intende per attività di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati.


L’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere  esercitata  nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità .

In determinate casistiche previste dall’art.4, comma 5 della LR 14/2003 gli esercizi di somministrazioni possono essere aperti con una semplice denuncia di inizio attività perché non rientranti nella programmazione comunale prevista con Delibera di CC n.16/2010.

 

Tali tipologie d’esercizio sono riportate in dettaglio nel relativo modello per effettuare la denuncia. Si tratta di attività di somministrazione al servizio di altre attività cosiddette principali come ad esempio i locali di intrattenimento, gli stabilimenti balneari, gli alberghi.

Procedura operativa

L’esercizio dell’attività di somministrazione annessa ad altra attività prevalente è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Requisiti

I locali devono possedere i requisiti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonchè delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di sorvegliabilità. In particolare, per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico disciplinato dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Professionali :
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

Morali:
Possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art.71 del D.Lgs.59/2010

Modulistica
Dove consegnare la domanda
La domanda deve essere consegnata presso Sportello Unico e Amministrativo
Normativa di riferimento

- D.Lvo. n.59 del 26.03.2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
- Delibera di Giunta Regionale n.1879 del 23.11.2009
- Delibera di C.C. n.16 del 24.03.2010 “Criteri di programmazione e disciplina per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”
- Legge Regionale 21 maggio 2007, n. 6 “disposizioni in materia di distribuzione commerciale”
- Legge Regionale 26 luglio 2003, n.14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 modificato con D.M. 534/1994 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande"
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S" Artt. 12- 110 – 86

Informazioni utili

Per l’esercizio dell’attività occorre presentare a fini igienico sanitari la denuncia ai sensi del Reg. CE n.852/04 e n.853/04

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