Attività Funebre

Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Servizio Attività Economiche
Descrizione

Sono considerate agenzie di pompe funebri le imprese che effettuano, professionalmente e con finalità di lucro, un'attività di intermediazione a favore di terzi, con assunzione e trattazione di affari altrui nel settore delle pompe funebri e con prestazione della propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

L'impresa deve svolgere congiuntamente le seguenti tre attività:

- disbrigo pratiche amministrative inerenti il decesso;

- fornitura di articoli funebri in occasione del funerale;

- trasporto della salma o di altri resti mortali.

 

È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

L'impresa funebre può aprire ulteriori sedi commerciali, purché sia nominato un addetto alla trattazione degli affari in possesso dei requisiti formativi previsti per il responsabile della conduzione dell'attività.
Il servizio di trasporto funebre può essere svolto in maniera disgiunta rispetto all'attività funebre purchè l'impresa che svolge tale attività abbia presentato apposita SCIA e disponga di personale di qualifica e in numero adeguato all'attività svolta.

 

SEDI SECONDARIE

Non comportano, avendo l’utilizzo della sola trattazione degli affari, anche se ubicate in Comuni diversi, alcuna presentazione di SCIA all’esercizio dell’attività funebre.

E’ necessaria in ogni sede l’esposizione di un prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Procedura operativa

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

L’istanza dovrà  essere inoltrata tramite il portale people.
Nell’ipotesi in cui il portale non dovesse funzionare per un problema di connessione al server o nel caso in cui il procedimento non fosse ancora reperibile nel portale di cui all’elenco indicato nel sito, si invita a compilare la documentazione in cartaceo e procedere all’acquisizione elettronica (scansione) firmarla digitalmente ed alla trasmissione telematica al SUAP (in questo caso sarà necessario utilizzare la PEC) anche per il tramite del professionista o associazione di fiducia.

Requisiti
  • Avere la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di attestato dell'Azienda USL
  • Avere la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove ha sede legale l'impresa
  • Nominare il Responsabile della conduzione dell'attività funebre che deve essere in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti, anche se coincidente con il titolare o legale rappresentante dell'impresa
  • Disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori in possesso dei requisiti formativi
  • Pubblicizzazione all’interno della sede dei servizi offerti e delle relative tariffe
  • Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.

 

Relativamente all'esercizio dell'attività funebre si precisa che il contingente minimo di personale richiesto dalla L.R. n. 19/2004 e dalla delibera di Giunta regionale n. 156/2005 è di 4 operatori funebri o necrofori.
Resta ferma la possibilità per il responsabile della conduzione dell'attività di intervenire nelle attività operative, con ciò consentendo di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti dalla normativa, purché le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui attribuite.

 L'impresa deve documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro o alternativamente l'esistenza di altri titoli giuridici per poter impiegare validamente e regolarmente il personale, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell'attività e del numero necessario di operatori. Le forme di rapporto di lavoro che prevedano obblighi del lavoratore secondo tempi e modalità limitate o parziali del proprio impegno dovranno risultare coerenti con i volumi di attività effettivamente svolti dall'impresa. Possono essere considerati nel novero del personale richiesto coloro che, nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono altresì soci come il socio-lavoratore o il collaboratore familiare, in regola con la normativa previdenziale. L'impresa di onoranze funebri potrà disporre del personale necessario alle prestazioni di volta in volta effettuate anche ricorrendo ad altri strumenti giuridici quali:

a) Le associazioni in partecipazione di cui all'art. 2549 del codice civile, con il quale il soggetto associante attribuisca - mediante apposito contratto - ad un associato la partecipazione agli utili dell'impresa in base al corrispettivo di un determinato apporto di lavoro

 b) I consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e segg. o le società consortili ai sensi degli articolo 2615 ter del codice civile, che garantiscano al contempo un'economia di risorse e l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività. Il ricorso a tali modelli dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente. Le società consortili dovranno altresì essere costituite o risultare partecipate esclusivamente da imprese di onoranze funebri al fine di permettere un controllo complessivo del Comune sullo svolgimento dell'attività e sul costante possesso dei requisiti alla luce di quanto previsto dalla normativa regionale. Nel caso del consorzio con attività esterna, il Comune provvederà dunque formalmente ad autorizzare questo soggetto come impresa di onoranze funebri; nel caso dell'avvalimento di società consortili, saranno invece le singole imprese che hanno costituito la società a presentare la SCIA per l'inizio dell'attività.

Il Comune vigilerà affinché lo strumento prescelto risulti coerente con il volume delle prestazioni svolte, esercitando i poteri istituzionali di controllo ad esso spettanti sulle singole imprese ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L.R. 19/2004, con la finalità di verificare che il concreto esercizio dell'attività avvenga in conformità a quanto dichiarato dall'impresa in sede di presentazione della SCIA mediante il deposito dei titoli (contratti, statuti, ecc.) idonei a dimostrare il possesso dei requisiti e che il numero complessivo degli operatori risulti quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese.
Non sono ammissibili forme di esternalizzazione completa del personale, effettuate verso soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza ed al controllo previsto dalla L.R. n. 19/2004.

 Si precisa infine che per quanto attiene il solo trasporto funebre, un soggetto che svolge l'attività funebre può avvalersi per l'esecuzione di tale servizio di un'altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre attraverso apposito contratto di servizio, dovendo comunque disporre del personale così come sopra quantificato e regolamentato in relazione alle differenziate esigenze cui deve fare fronte nell'esercizio della propria attività.

Modulistica
Dove consegnare la domanda
La domanda deve essere consegnata presso Sportello Unico e Amministrativo
Tempi di risposta o di rilascio dell'atto finale

 

La segnalazione certificata di inizio attività costituisce titolo per l’inizio immediato dell’attività dalla data di presentazione della SCIA al Comune.

Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i.

Costi a carico dell'utente

nessuno

Normativa di riferimento

- Legge Regionale n. 19 del 29/07/2004 art. 13
- Delibera Regionale n. 156 del 07/02/05
- Direttiva Regionale del 14/02/06 Prot. n. 5791 P.G. n. 38680/06

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