Strutture ricettive extralberghiere - Case per ferie

Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Servizio Attività Economiche
Descrizione

Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiosi o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.

E’ consentita la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può inoltre essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir.

E’ possibile altresì installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

All’esterno dell’attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell’attività come definiti dalla Regione Emilia Romagna.

Procedura operativa

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

 

L’istanza dovrà essere inoltrata tramite il portale people.
Nell’ipotesi in cui il portale non dovesse funzionare per un problema di connessione al server o nel caso in cui il procedimento non fosse ancora reperibile nel portale di cui all’elenco indicato nel sito, si invita a compilare la documentazione in cartaceo e procedere all’acquisizione elettronica (scansione) firmarla digitalmente ed alla trasmissione telematica al SUAP (in questo caso sarà necessario utilizzare la PEC) anche per il tramite del professionista o associazione di fiducia.

Requisiti

- morali: di cui agli artt. 11-92 del T.U.L.P.S. e antimafia (art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575) da autocertificare da parte del dichiarante, dell'eventuale rappresentante nominato per l'esercizio dell'attività e di altre persone (amministratori e soci) indicate all'art. 2 del D.P.R. 252/98, in caso di società;

 

- locali: rispetto delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia,   urbanistica, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso.

Modulistica
Dove consegnare la domanda
La domanda deve essere consegnata presso Sportello Unico e Amministrativo
Termini di presentazione della domanda

La segnalazione certificata di inizio attività costituisce titolo per l’inizio immediato dell’attività dalla data di presentazione della SCIA al Comune.

 

Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i. 

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità "

- Determina del Responsabile del Servizio n. 15528 del 21 novembre 2007 “Approvazione del marchio relativo alla specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca per le strutture ricettive extralberghiere”.

- Determina del Responsabile del Servizio n. 7953 del 6 giugno 2006 “Rettifica determina n. 6008 del 2/5/06 per mero errore materiale relativo alle indicazioni cromatiche dei marchi”.

- Determina del Responsabile del Servizio n. 6008 del 2 maggio 2006 “L.R.16/04 - Approvazione dei marchi indentificativi delle strutture ricettive extralberghiere in esecuzione della delibera di giunta regionale n.2186 del 19/12/2005”

- Determina del Responsabile del Servizio n. 1977 del 17 febbraio 2006 “Approvazione modulistica relativa all'inizio di attività di strutture ricettive extra-alberghiere e per la classificazione di case e appartamenti vacanze”

- Delibera della Giunta Regionale del 19/12/2005 n° 2186 “Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extra-alberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico”

- Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 4 “Norme per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – Legge comunitaria regionale per il 2010”

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Informazioni utili

Entro il 1 ottobre di ogni anno l’esercente l’attività deve dichiarare alla Provincia i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo. Nel caso non venga effettuata tale comunicazione, si ritengono validi quelli dell’anno precedente. Nelle stanze ove si effettua l’ospitalità deve essere esposto il cartellino prezzi.

L’esercente l’attività è inoltre tenuto a comunicare alla Provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’Istat.

Entro lo stesso termine devono essere comunicati al Comune i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive (L’istanza dovrà  essere inoltrata tramite il portale people).

Torna indietro