Strutture ricettive extralberghiere - Case per ferie
Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiosi o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.
E’ consentita la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può inoltre essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir.
E’ possibile altresì installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
All’esterno dell’attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell’attività come definiti dalla Regione Emilia Romagna.
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
L’istanza dovrà essere inoltrata tramite il portale people.
Nell’ipotesi in cui il portale non dovesse funzionare per un problema di connessione al server o nel caso in cui il procedimento non fosse ancora reperibile nel portale di cui all’elenco indicato nel sito, si invita a compilare la documentazione in cartaceo e procedere all’acquisizione elettronica (scansione) firmarla digitalmente ed alla trasmissione telematica al SUAP (in questo caso sarà necessario utilizzare la PEC) anche per il tramite del professionista o associazione di fiducia.
- morali: di cui agli artt. 11-92 del T.U.L.P.S. e antimafia (art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575) da autocertificare da parte del dichiarante, dell'eventuale rappresentante nominato per l'esercizio dell'attività e di altre persone (amministratori e soci) indicate all'art. 2 del D.P.R. 252/98, in caso di società;
- locali: rispetto delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso.
La segnalazione certificata di inizio attività costituisce titolo per l’inizio immediato dell’attività dalla data di presentazione della SCIA al Comune.
Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i.
- Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità "
- Determina del Responsabile del Servizio n. 15528 del 21 novembre 2007 “Approvazione del marchio relativo alla specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca per le strutture ricettive extralberghiere”.
- Determina del Responsabile del Servizio n. 7953 del 6 giugno 2006 “Rettifica determina n. 6008 del 2/5/06 per mero errore materiale relativo alle indicazioni cromatiche dei marchi”.
- Determina del Responsabile del Servizio n. 6008 del 2 maggio 2006 “L.R.16/04 - Approvazione dei marchi indentificativi delle strutture ricettive extralberghiere in esecuzione della delibera di giunta regionale n.2186 del 19/12/2005”
- Determina del Responsabile del Servizio n. 1977 del 17 febbraio 2006 “Approvazione modulistica relativa all'inizio di attività di strutture ricettive extra-alberghiere e per la classificazione di case e appartamenti vacanze”
- Delibera della Giunta Regionale del 19/12/2005 n° 2186 “Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extra-alberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico”
- Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 4 “Norme per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – Legge comunitaria regionale per il 2010”
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Entro il 1 ottobre di ogni anno l’esercente l’attività deve dichiarare alla Provincia i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo. Nel caso non venga effettuata tale comunicazione, si ritengono validi quelli dell’anno precedente. Nelle stanze ove si effettua l’ospitalità deve essere esposto il cartellino prezzi.
L’esercente l’attività è inoltre tenuto a comunicare alla Provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’Istat.
Entro lo stesso termine devono essere comunicati al Comune i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive (L’istanza dovrà essere inoltrata tramite il portale people).
