Commercio al dettaglio su area privata (esercizio di vicinato)

Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Servizio Attività Economiche
Descrizione

Per "esercizio di vicinato" si intende l'esercizio commerciale la cui superficie di vendita può raggiungere al massimo 250 mq. che effettua la vendita direttamente al consumatore finale di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e/o non alimentare.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione dei magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.


I settori merceologici sono due:
- alimentare
- non alimentare

Per la vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell'Impresa all'Azienda USL competente (ai sensi del Regolamento CE 852/2004)

Procedura operativa

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

L’istanza dovrà  essere inoltrata tramite il portale people.
Nell’ipotesi in cui il portale non dovesse funzionare per un problema di connessione al server o nel caso in cui il procedimento non fosse ancora reperibile nel portale di cui all’elenco indicato nel sito, si invita a compilare la documentazione in cartaceo e procedere all’acquisizione elettronica (scansione) firmarla digitalmente ed alla trasmissione telematica al SUAP (in questo caso sarà necessario utilizzare la PEC) anche per il tramite del professionista o associazione di fiducia.

Requisiti

Morali di cui all'art. 71del  D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i. (antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.


Professionali, prescritti in caso di commercio di prodotti del settore alimentare di cui all’art. 71 comma 6 del D.Lgs 59/2010:
1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
2. aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell’ultimo quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore famigliare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso  siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande
4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Alcune particolari attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario il diploma (es. ottico - ortopedico - erborista).
In caso di ditta individuale i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, in caso di Società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

Locali: rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria, edilizi, norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
Inoltre in caso di vendita dei prodotti alimentari deve essere rispettato il regolamento igienico-sanitario.

Modulistica
Dove consegnare la domanda
La domanda deve essere consegnata presso Sportello Unico e Amministrativo
Tempi di risposta o di rilascio dell'atto finale

La segnalazione certificata di inizio attività costituisce titolo per l’inizio immediato dell’attività dalla data di presentazione della SCIA al Comune.

Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 4 “Norme per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – Legge comunitaria regionale per il 2010”
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

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