Commercio su area pubblica di armi da punta e da taglio

Ufficio di riferimento
L'ufficio di competenza è Servizio Attività Economiche
Descrizione

Per "vendita di strumenti da punta e da taglio" si intende il commercio effettuato in forma ambulante di tutti quegli strumenti atti ad offendere come ad esempio coltelli, forbici ed altri analoghi oggetti ad uso domestico, industriale, sportivo e di lavoro.

L'attività si esercita previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 37 del T.U.L.P.S. che può essere accolta per le persone già munite di titolo per il commercio al dettaglio su aree pubbliche e non consente la vendita di armi bianche (quali coltelli a scatto, pugnali, spade di vario tipo ecc.).

Procedura operativa

Devono presentare la SCIA coloro che, svolgendo l'attività in forma esclusivamente itinerante, abbiano la residenza o, in caso di società, la sede legale nel Comune di Cervia oppure i titolari di posteggio nel territorio comunale.

 

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

L’istanza dovrà  essere inoltrata tramite il portale people.
Nell’ipotesi in cui il portale non dovesse funzionare per un problema di connessione al server o nel caso in cui il procedimento non fosse ancora reperibile nel portale di cui all’elenco indicato nel sito, si invita a compilare la documentazione in cartaceo e procedere all’acquisizione elettronica (scansione) firmarla digitalmente ed alla trasmissione telematica al SUAP (in questo caso sarà necessario utilizzare la PEC) anche per il tramite del professionista o associazione di fiducia.

Requisiti

- non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. 575/1965 come successivamente modificato, integrato ed indicato nell’allegato 1 del D.Lgs. 490/1994 (antimafia);

 

- non aver riportato condanne penali di cui al 1° e 2° comma dell’art. 11 del Regio Decreto 18.06.1931 n° 773 e di non aver procedimenti penali in corso.

Modulistica
Dove consegnare la domanda
La domanda deve essere consegnata presso Sportello Unico e Amministrativo
Tempi di risposta o di rilascio dell'atto finale

La segnalazione certificata di inizio attività costituisce titolo per l’inizio immediato dell’attività dalla data di presentazione della SCIA al Comune.

Qualora, in sede di controllo della SCIA e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art.19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i.

Normativa di riferimento

Art. 37 T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931 N. 773
Art.56 Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 6.5.1940 N. 635
Art.163 D.Lgs. 31.3.1998 N. 112
Art.19 L. 241/90

Informazioni utili

La segnalazione è valida un anno

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