FAQ
Le ipotesi di esclusione dall'accesso c.d. documentale (Artt. 22 e ss. L.241/1990) riguardano:- documenti coperti da segreto di Stato;- documenti dei procedimenti tributari;- documenti redatti nell’ambito dell’attività pubblica volti all’emanazione di atti normativi, amministrativi, di pianificazione e di programmazione;- documenti redatti nell’ambito di procedimenti selettivi, con riferimento ad atti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.Invece, per il c.d. accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi inerenti a:- sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;- sicurezza nazionale;- difesa e le questioni militari;- relazioni internazionali;- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;- conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;- regolare svolgimento di attività ispettive;- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;- libertà e segretezza della corrispondenza;- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.All’art. 18 del Regolamento vigente il Comune ha previsto ulteriori casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi.
La richiesta di accesso c.d. documentale deve essere evasa: immediatamente, se presentata in via informale e non ci siano motivi ostativi; entro 30 giorni se presentata in maniera formale; se non è data comunicazione al cittadino entro tale termine si intende rigettata.Se la richiesta è irregolare l’Amministrazione deve informare il cittadino entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, fissando un termine per la regolarizzazione non inferiore a gg.15; se il cittadino non provvede alla regolarizzazione entro il termine stabilito, la richiesta viene archiviata.L’Amministrazione in caso di diniego deve rispondere con un provvedimento scritto motivando opportunamente le proprie decisioni ed evidenziando i termini ed il giudice competente per consentire al cittadino un’eventuale impugnazione del provvedimento stesso.In caso di accessso c.d. civico generalizzato l’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti.In caso di accesso c.d. civico semplice l’amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
E’ possibile presentare ricorso amministrativo al difensore civico della Regione Emilia Romagna, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni.Se la pronuncia è positiva, ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione.Se entro 30 giorni l’Amministrazione non emette un provvedimento confermativo motivato l’accesso è consentito (silenzio assenso).Decorso il termine senza che il Difensore civico si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto). In questo caso o nel caso in cui il Difensore civico si sia pronunciato respingendo il ricorso, il richiedente l’accesso può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna entro 30 giorni dallo scadere del termine o dal ricevimento della pronuncia negativa.Nelle ipotesi di accesso civico semplice o generalizzato, prima di richiedere l'esercizio del potere sostitutivo mediante ricorso al Difensore Civico, è possibile nei casi di diniego dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Ente.
Il soggetto interessato può chiedere al Servizio Patrimonio se un determinato immobile – terreno, fabbricato o strada – situato nel territorio del Comune di Cervia, sia di proprietà comunale oppure no.Ricevuta la domanda, il Servizio verifica la titolarità della proprietà sulla base delle visure catastali, dando comunicazione al richiedente dell’esito della ricerca.Se l’immobile non è di proprietà comunale, non viene specificato il proprietario, ma solo che la proprietà non è in capo al Comune di Cervia.
Per la sua esigenza deve fare la richiesta online di accesso gli atti ai titoli abilitativi edilizi al Servizio Edilizia Privata - Ufficio Accesso agli Atti - che si trova presso la Palazzina dei Lavori Pubblici Piazza XXV Aprile, piano terra - Cervia.Orario ricevimento pubblico Servizio Edilizia Privata:Martedì dalle 15:00 alle 17:00 e Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00: visione pratiche.Orario ricevimento telefonate: lunedì, mercoledì e venerdì 12:30 - 13:30 - Tel 0544 979140
Si, se ha un interesse diretto, concreto e attuale, può avanzare richiesta di accesso agli atti ai titoli abilitativi edilizi attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Cervia, accedendo con SPID.In ogni caso quando vengono effettuati lavori edilizi deve esssere esposto un cartello di cantiere indicante gli estremi dell'istanza edilizia, salvo che non si tratti di opere ricadenti in quelle definite libere di cui all'art. 6 - 1° co. D.P.R. 380/2001, per le quali non è prevista nessuna comunicazione all'Amministrazione.