Strutture ricettive - Case e appartamenti per vacanza

Servizio attivo

Aprire, subentrare, variare o cessare l'attività di case e appartamenti per vacanze.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Requisiti

- Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile

- Essere in possesso dei requisiti morali richiesti, e in particolare essere in gradi di dichiarare legittimamente la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del d.lgs 159/2011 e degli, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.

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Descrizione

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili, gestiti in forma imprenditoriale per essere affittati a turisti, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore ai 5 mesi consecutivi, composti da uno o più locali , arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome.
L'attività viene svolta senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito

È considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui sopra. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti.

Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati la fornitura di utensili, materiali per la pulizia dell’appartamento ed ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti.

Non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati.

L’utilizzo delle abitazioni per la gestione di case e appartamenti per vacanze non comporta la modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.

La locazione turistica può essere effettuata nelle seguenti forme:

a) locazione da parte di privati di appartamenti ammobiliati per uso turistico. Tale forma di locazione, da parte di proprietari o usufruttuari, può riguardare fino a tre alloggi, e prevede non siano forniti servizi aggiuntivi e non siano effettuate attività di pubblicità, oltre a tali limiti è obbligatoria la gestione in forma imprenditoriale. Non sono calcolati nel tetto dei tre appartamenti gli alloggi per i quali sia stata prevista l’intermediazione o la gestione diretta da parte di agenzie  immobiliari turistiche con contratti in forma scritta. Tali appartamenti possono essere classificati su base volontaria.

b) gestione in forma diretta di case e appartamenti per vacanza, preventivamente classificati, da parte di imprese.
La gestione in forma diretta di case e appartamenti per vacanze, preventivamente classificati, è possibile anche da parte di agenzie immobiliari turistiche, che hanno la piena disponibilità degli alloggi in base a diritti reali di godimento o contratti che prevedano la piena disponibilità dell’immobile. Qualora la stessa agenzia svolga anche attività di intermediazione occorre la nomina di un preposto che svolga separatamente quest’ultima attività in forma esclusiva e che lo stesso sia regolarmente iscritto al ruolo dei mediatori.

c) con gestione da parte di agenzie immobiliari che svolgono l’attività di intermediazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi dell’art. 12 della L.R. 16/04, per conto di proprietari, usufruttuari e possessori al altro titolo.

Le case e appartamenti per vacanze gestite in forma diretta sono classificate in prima, seconda e terza categoria mediante l’assegnazione del marchio dei “soli”:

- prima categoria = 4 soli; - seconda categoria = 3 soli; - terza categoria = 2 soli.

Gli alloggi intermediati da parte dell’agenzia, con contratto in forma scritta, possono essere classificati su base volontaria dal privato contraente, a due o tre soli (seconda o terza categoria).

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Come fare

La Scia deve essere presentata esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

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Cosa serve

  • copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
  • permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
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Cosa si ottiene

La possibilità di aprire, subentrare, variare o cessare l'attività di case e appartamenti per vacanze.

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Tempi e scadenze

L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controlli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.

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Autenticazione

Credenziali Spid oppure CIE/CNS

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Canale digitale:

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Costi

Nessun costo a carico dell'utente.

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Informazioni utili

I Prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite.

L’esercente l’attività è inoltre tenuto a comunicare alla Regionei dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’Istat.

Entro il 1° ottobre di ogni anno devono essere comunicati al Comune i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive. Tale comunicazione è obbligatoria solo se in variazione a quanto precedentemente comunicato con la Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o con altre comunicazioni effettuate al Comune

Normativa di riferimento

- L.R. 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità "

- Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 4 “Norme per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – Legge comunitaria regionale per il 2010”

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2025, 12:13

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