Vendite straordinarie (liquidazione - sottocosto)

Servizio attivo

Effettuare vendite di liquidazione o sottocosto.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai titolari di attività di vendita al dettaglio.

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Descrizione

L'interessato presenta la comunicazione indicando il periodo di svolgimento della vendita straordinaria.

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l'anno per un periodo non superiore alle sei settimane (nel caso di trasferimento o rinnovo locali) alle tredici settimane (nel caso di cessazione dell'attività o di cessione dell'azienda).
Non è possibile l'effettuazione di vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo locali, nel mese di dicembre.

Le vendite sottocosto possono essere effettuate solamente tre volte nel corso dell'anno, con una durata non superiore a dieci giorni

Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo di venti giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

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Come fare

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

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Cosa serve

  • Copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
  • Per la vendita sottocosto: elenco dei prodotti oggetto della promozione (massimo cinquanta).
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Cosa si ottiene

La possibilità di effettuare vendite di liquidazione o sottocosto.

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Tempi e scadenze

- vendite di liquidazione: comunicazione almeno 15 giorni prima della data di inizio della liquidazione

- vendite sottocosto: comunicazione almeno 10 giorni prima della data di inizio del sottocosto

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Autenticazione

Credenziali Spid oppure CIE/CNS

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Costi

Nessun costo a carico dell'utente.

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Informazioni utili

Vendite promozionali: per questo tipo di vendita non c'è l'obbligo della comunicazione, il commerciante deve solo esporre un cartello con l'indicazione dei prezzi iniziali e accanto la percentuale di sconto, è facoltativo indicare il prezzo finale.

Le vendite di fine stagione possono essere fatte in due periodi dell'anno (non deve essere presentata comunicazione al Comune) :

- saldi invernali: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania per sessanta giorni

- saldi estivi: dal primo sabato di luglio per sessanta giorni.

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Decreto Presidente della Repubblica 6.4.2001, n. 218

Circolare Ministero Attività Produttive 24.10.2001 n.3528/C

Legge Regionale 5/7/1999, n. 14

Deliberazione di Giunta Regionale 1732 del 28/9/1999

Deliberazione di Giunta Regionale 725 del 30/5/2011

Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2025, 12:16

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