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Attività di acconciatore e barbiere - Aperura, subingresso, variazioni, cessazione

Servizio attivo

Avviare, subentrare, variare o cessare l'attività di acconciatore o barbiere

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Requisiti

- Morali : non sussistenza nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n.159 (antimafia)

- Professionali:

L’abilitazione professionale è riconosciuta se l’interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

a) l’interessato è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l’Artigianato, dalla Regione Emilia- Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;

b) l’interessato è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l’abilitazione all’esercizio dell’attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teorico- pratico);

c) l’interessato ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell’attività dell’impresa e/o dell’attività lavorativa, presso imprese esercenti l’attività di acconciatore o un mestiere affine. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell’abrogazione dell’art. 2 della legge 161/1963;

d) l’interessato ha svolto l’attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di titolo di studio post- scuola dell’obbligo) ed è stato qualificato acconciatore Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell’abrogazione dell’art. 2 della legge 161/1963;

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Disponibilità di un locale che sia conforme alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso artigianale e commerciale

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Descrizione

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

E’ inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura, laccatura  e decorazione delle unghie.

L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso l’esercizio dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

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Come fare

Per aprire o modificare l'attività occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

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Cosa serve

  • copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
  • permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
  • planimetria riportante le destinazioni d'uso, la superficie e le altezze dei locali
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Cosa si ottiene

La possibilità di iniziare l'attività.

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Tempi e scadenze

L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controlli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.

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Autenticazione

Credenziali Spid oppure CIE/CNS

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Canale digitale:

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Costi

Nessun costo a carico dell'utente

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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

 

Normativa di riferimento

Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"

Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria

D. lgs 26.3.2010, n. 59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Legge 30 luglio 2010, n.122 Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"

D. Lgs. n. 147 del 06.08.2012

Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2025, 15:10

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