Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti coloro che intendono aprire, subentrare, variare o cessare un'attività di estetista.
Requisiti
Morali : non sussistenza nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n.159 (antimafia)
Professionali:
L’abilitazione professionale è riconosciuta se l’interessato si trova in una delle seguenti condizioni:
a) è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l’Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra pubblica amministrazione competente;
b) è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l’abilitazione all’esercizio dell’attività in forma autonoma e rilasciato da enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico o di corso di riqualificazione professionale conseguito entro il 20/01/1990);
c) è stato titolare, socio o responsabile tecnico di una impresa di estetista o di un mestiere affine per due anni, entro il 20/1/1990;
d) è stato dipendente di imprese di estetista, o svolgenti mestieri affini o studi medici specializzati per 3 anni, nell’arco dei 5 anni antecedenti il 20/01/1990;
L’abilitazione professionale deve essere posseduta:
- in caso di ditta individuale: dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal titolare o dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
- in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1985 n.443: da almeno un socio partecipante all’attività;
- in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge 08/08/1985 n.443: dal Direttore tecnico.
Disponibilità di un locale che sia conforme alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso artigianale e commerciale
Descrizione
L’attività professionale di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l’attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Non è ammesso l’esercizio dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Come fare
Per aprire o subentrare nell'attività occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
Cosa serve
Documenti necessari
- copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
- permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
- planimetria riportante le destinazioni d'uso, la superficie e le altezze dei locali
Cosa si ottiene
La possibilità di iniziare l'attività.
Tempi e scadenze
L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controlli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.
Autenticazione
Credenziali Spid oppure CIE/CNS
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
Nessun costo a carico dell'utente.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Informazioni utili
Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni del D. Lgs. 31.3.1998, n. 114
L’esercizio dell’attività attraverso l’istituto dell’affitto di cabina è soggetto a presentazione di una apposita SCIA telematica da parte dell’affittuario/conduttore, da presentare prima dell’evento.
Normativa di riferimento
Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista"
Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"
Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria
D. lgs 26.3.2010, n. 59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Legge 30 luglio 2010, n.122 Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"
D.Lgs. n. 147 del 06.08.2012
Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2025, 17:21