Materie del servizio
A chi è rivolto
Requisiti
- morali: di cui agli artt. 11-92 del T.U.L.P.S. e antimafia (art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575) da autocertificare da parte del dichiarante, dell'eventuale rappresentante nominato per l'esercizio dell'attività e di altre persone (amministratori e soci) indicate all'art. 2 del D.P.R. 252/98, in caso di società;
- locali: rispetto delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso.
- essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
- essere in possesso di assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.
Descrizione
Come fare
La Scia deve essere presentata esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
Cosa serve
-
copia carta di identità dell'intestatario, di altre persone (soci e amministratori, preposto) in caso di società
- permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
-
planimetria in scala 1:100 o altra scala indicata dal comune, firmata da un tecnico abilitato con rappresentazione delle caratteristiche strutturali (dimensioni, rapporti illuminanti, rapporti aerari) e funzionali (destinazioni dei locali e posizionamento degli impianti tecnologici)
Cosa si ottiene
La possibilità di aprire, subentrare, variare o cessare l'attività di Residenza turistica alberghiera.
Tempi e scadenze
L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione al Comune. Il Servizio competente all'istruttoria nei 60 giorni successivi alla presentazione effettuerà le verifiche e i controlli di legittimità della SCIA, richiedendo, nel caso di irregolarità, di conformare entro un congruo termine l'intervento alle normative vigenti in materia.
Autenticazione
Credenziali Spid oppure CIE/CNS
Accedi al servizio
Canale digitale:
Costi
Nessun costo a carico dell'utente.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Informazioni utili
I Prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite.
L’esercente l’attività è inoltre tenuto a comunicare alla Regionei dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’Istat.
Entro il 1° ottobre di ogni anno devono essere comunicati al Comune i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive
Normativa di riferimento
- Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità "
- L. R. 12.2.2010 n. 4 “Norme per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – Legge comunitaria regionale per il 2010”
- D. lgs 26.3.2010, n. 59 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2025, 12:14