Ricorsi ed Errori Materiali Sanabili
Archiviazione in Autotutela e Ricorsi Giurisdizionali
Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2025, 17:52
Rettifiche in Autotutela (Errori Materiali Sanabili)
È prevista la facoltà per l'organo accertatore di procedere all'annullamento d'ufficio (autotutela) dei verbali in presenza di errori materiali o vizi di legittimità sanabili senza necessità di ricorso giurisdizionale.
Tali fattispecie includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Notifica indirizzata al precedente proprietario del veicolo (previa esibizione dell'atto di vendita).
- Decesso del trasgressore o dell'obbligato in solido.
- Erronea rilevazione della targa del veicolo.
- Accertato stato di furto del veicolo al momento dell'infrazione.
- Transito in ZTL da parte di soggetti titolari di permesso erroneamente non recepite dall’ufficio.
L'interessato è tenuto a presentare l'apposita Istanza di Archiviazione in Regime di Autotutela debitamente compilata e corredata della documentazione probatoria necessaria.
Strumenti di Tutela Giurisdizionale e Amministrativa (Ricorsi)
In tutte le altre ipotesi, l'interessato ha la facoltà di proporre opposizione al verbale, scegliendo alternativamente tra:
- Ricorso Amministrativo al Prefetto: Deve essere inoltrato entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del verbale, ai sensi dell'art. 203 C.d.S.
- Ricorso Giurisdizionale al Giudice di Pace: Deve essere depositato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del verbale, ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S.
Si rimanda alle sezioni dedicate per le Istruzioni e la modulistica specifica per il ricorso al Prefetto di Ravenna e al Giudice di Pace di Ravenna.