Informazioni Ingiunzioni Fiscali
Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2025, 14:30
L'Ingiunzione Fiscale, disciplinata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, è l'atto amministrativo attraverso il quale l'Ente creditore (Comune/Polizia Locale) procede alla riscossione coattiva delle somme dovute a seguito di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), non versate volontariamente entro i termini di legge.
Tale strumento costituisce titolo esecutivo e precetto e viene emesso in presenza del mancato pagamento o del pagamento parziale/tardivo del verbale di accertamento della violazione, decorsi i termini previsti.
L'importo richiesto con l'Ingiunzione Fiscale include, oltre alla sanzione originaria non versata:
- Maggiorazione Semestrale: La sanzione è aumentata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689/1981.
- Spese di Accertamento e Notifica
- Oneri di Riscossione.
Termine per l'Adempimento e Azioni Esecutive
Il debitore è intimato ad adempiere al pagamento integrale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica dell'Ingiunzione Fiscale.
In caso di ulteriore inadempimento, l'Ente creditore o il Soggetto affidatario della riscossione coattiva attiverà le Azioni Cautelari ed Esecutive in virtù del titolo esecutivo, con le seguenti conseguenze dirette per l'utente:
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Azione Cautelare/Esecutiva |
Conseguenza Pratica |
Vincoli e Rischi per l'Utente |
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Fermo Amministrativo (Art. 86 D.P.R. n. 602/1973) |
Divieto assoluto di circolazione e di sosta su area pubblica del veicolo. |
La circolazione comporta una sanzione pecuniaria aggiuntiva (Art. 214, c. 8, CdS). |
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Pignoramento di Crediti (Art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973) |
Prelievo coattivo di somme su conti correnti o ritenzione di quote dello stipendio/pensione nei limiti di legge. |
Riduzione immediata della liquidità disponibile e blocco delle somme oggetto di pignoramento. |
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Iscrizione di Ipoteca Legale (Art. 77 D.P.R. n. 602/1973) |
Costituzione di un diritto di garanzia reale sull'immobile (per debiti superiori a € 20.000,00$). |
Limitazione della facoltà di disposizione del bene (es. impossibilità di vendita senza estinzione del debito) e pregiudizio sull'affidabilità creditizia. |
Prescrizione del Credito
In ottemperanza al principio generale stabilito dalla giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, il diritto alla riscossione del credito si prescrive in cinque anni (Art. 28, Legge n. 689/1981) decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la sanzione.
È fondamentale evidenziare che ogni atto di notifica (quali il verbale di accertamento, l'ordinanza-ingiunzione, l'Ingiunzione Fiscale o l'intimazione ad adempiere) idoneo a manifestare la pretesa creditoria, se correttamente notificato, produce l'effetto giuridico dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'Art. 2943 del Codice Civile. Tale interruzione determina il decorso di un nuovo termine quinquennale a partire dalla data di notifica dell'ultimo atto.
Di conseguenza, il credito, in presenza di reiterate e regolari notifiche di atti successivi, mantiene la sua esigibilità per un arco temporale potenzialmente esteso e dilatato, fino all'integrale adempimento.
Ricorso Avverso l'Ingiunzione Fiscale
Avverso l'Ingiunzione Fiscale, in quanto atto esecutivo, il debitore può esperire le seguenti azioni legali e amministrative, nei limiti di legge:
- Istanza di Discarico della cartella di pagamento o di ingiunzione di pagamento relativo a una violazione
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- E' una richiesta di riesame e potenziale annullamento (totale o parziale) dell'atto all'Ufficio Verbali della Polizia Locale per vizi propri e di forma dell'Ingiunzione o per la sopravvenienza di fatti estintivi non precedentemente considerati (es. decesso, errore materiale, notifica palesemente viziata).
- La presentazione dell'istanza in autotutela non sospende i termini né l'efficacia esecutiva dell'Ingiunzione Fiscale.
2. Opposizione Giudiziaria:
- L'opposizione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica dell'Ingiunzione. La competenza è del Giudice di Pace per le sanzioni del CdS (salvo i casi di valore superiore alla soglia di competenza o attribuiti al Tribunale).
- L'impugnazione è ammessa esclusivamente per vizi formali e di notifica dell'Ingiunzione stessa o per fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (quali l'avvenuta prescrizione o il pagamento), rimanendo preclusa la contestazione del merito della violazione accertata con il verbale originario.
Ricorso su Azioni Esecutive
Avverso gli atti che danno corso alle procedure cautelari ed esecutive, il debitore può proporre opposizione all'Autorità Giudiziaria:
- Opposizione all'Esecuzione (Art. 615 C.P.C.): Si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata. Ad esempio, si può eccepire l'avvenuta prescrizione del credito (intervenuta successivamente all'Ingiunzione) o il pagamento integrale.
- Opposizione agli Atti Esecutivi (Art. 617 C.P.C.): Si contesta la regolarità formale e la validità della notifica degli atti esecutivi o cautelari (es. Preavviso di Fermo, atto di Pignoramento, ecc.).
L'opposizione va proposta con ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale territorialmente competente in base alla materia e all'atto impugnato, nei termini perentori previsti dalle norme procedurali (variabili a seconda del tipo di opposizione e dell'atto).
Rateizzazione e Disposizioni Locali sul Fermo Fiscale
Il debitore in comprovate condizioni di disagio economico può richiedere la rateizzazione del debito.
L'accoglimento dell'istanza sospende l'attivazione delle procedure esecutive, purché il pagamento delle rate sia puntuale.
Limitazione Regolamentare Comunale:
Ai sensi del vigente Regolamento comunale di Riscossione Coattiva, la concessione della rateizzazione non è possibile qualora siano state già avviate le azioni cautelari ed esecutive (ovvero, in presenza di Fermo Amministrativo iscritto, Ipoteca iscritta o Pignoramento notificato). L'unica soluzione per rimuovere il vincolo in tal caso è il pagamento integrale del debito.
Si ribadisce che, in caso di rateizzazione concessa, l'eventuale provvedimento di Fermo Amministrativo già iscritto o da iscrivere verrà revocato esclusivamente dopo l'avvenuto e integrale pagamento dell'ultima rata del piano di dilazione.